Vuoi essere cremato? Non serve scriverlo nelle DAT

Le disposizioni post mortem – come la cremazione o la donazione del corpo per scopi scientifici – non vanno inserite nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Per quali motivi? Vediamoli insieme. 

La volontà alla cremazione non va nelle dat

1. Le disposizioni post-mortem non rientrano nei trattamenti medico-sanitari

Nel corso dell’udienza conoscitiva sul Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento del Comune di Bologna, è stata l’Onorevole Donata Lenzi, ex parlamentare e relatrice alla Camera della proposta di Legge, a confermarci che le disposizioni dopo la morte non vanno inserite all’interno delle DAT.

La ex parlamentare ha infatti tenuto a precisare che, nelle “Disposizioni Anticipate di Trattamento”, i cittadini hanno la possibilità di indicare, in previsione di una futura incapacità, i loro desideri in materia di trattamenti medico-sanitari. Punto, niente più di questo. 

2. Le DAT non vengono consultate post-mortem

Come dicevamo sopra, le DAT vengono consultate solo ed esclusivamente se la persona che le ha scritte e depositate è impossibilitata a esprimere il proprio consenso o rifiuto a un trattamento medico, ad esempio perché in stato di coma.

Se la persona dovesse trascorrere la sua esistenza in grado di intendere, di volere e di esprimere il suo parere, non ci sarebbe alcun bisogno di ricorrere alla DAT, che diventerebbe “lettera morta”.  

3. Le volontà post-mortem non hanno valore se vengono espresse tramite una crocetta su un modulo

Per la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, le DAT possono avere qualsiasi forma: si può utilizzare un modulo prestampato, si può scrivere a computer o di proprio pugno. L’importante è che sia firmata e consegnata di persona presso il proprio Comune di residenza oppure presso un notaio. 

Questo discorso non vale però per le disposizioni post-mortem. A esempio: 

  • La volontà alla cremazione, secondo quanto espresso dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, che ha recepito la disciplina introdotta dalla Legge del 30 marzo 2001 n. 130, può essere espressa:
    1) tramite testamento olografo (ovvero scritto di proprio pugno) regolarmente depositato presso un notaio;
    2) tramite l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (come SO.CREM Bologna – Consulta i vantaggi di essere iscritti);
    3) in assenza delle due precedenti, la volontà può essere espressa dal coniuge o, in mancanza del coniuge, da tutti i parenti più prossimi di pari ordine e grado.
  • La persona che desidera donare il proprio corpo per scopi scientifici deve necessariamente aderire al “Programma per la donazione del corpo”, compilando e consegnando moduli specifici.
  • Per la donazione degli organi, invece, si consiglia di prendere contatto con l’AIDO – Associazione Italiana Donatori di Organi e Tessuti, o quantomeno consultare il loro sito.  

Quindi: che cosa fare?

Ci teniamo a precisare che le DAT restano comunque valide anche se vi avete inserito le vostre disposizioni dopo la morte però, per avere la certezza che le vostre volontà post-mortem siano rispettate, consigliamo di contattare: 

In conclusione

Ricordiamo che le Disposizioni Anticipate di Trattamento, in qualsiasi forma le abbiate scritte, hanno valore SOLO se vengono consegnate presso il proprio comune di residenza oppure depositate presso un notaio. Tenute in casa NON hanno alcun valore.