“Dopo la mia morte, il mio corpo sarà cremato anche se i miei parenti vivono lontani?”
Anche questa, come molte altre, è una domanda che ci viene posta spesso. E anche in questo caso, per dare una risposta corretta ed esauriente, è necessario distinguere tra due casi differenti.
Caso 1. Il defunto era socio SO.CREM Bologna
Come abbiamo avuto modo di specificare in altri articoli, se la persona defunta era iscritta alla nostra Associazione (o a un’altra delle SO.CREM dislocate sul territorio nazionale), non importa che i parenti siano vicini o lontani.
Questo perché SO.CREM Bologna è l’esecutore testamentario della volontà dei propri soci, quindi la persona viene cremata indipendentemente dalla sua situazione famigliare.
Ovviamente, la nostra Associazione deve essere informata dell’avvenuto decesso. Per questo consigliamo sempre di:
- Informare almeno una persona (non deve essere un parente) che si è iscritti alla nostra associazione, incaricandola di contattarci dopo il decesso.
- Tenere nel portafoglio la nostra tessera associativa, insieme ai numeri da contattare in caso di emergenza.
- Tenere in ordine, e in un luogo di facile consultazione, i “documenti da consultare in caso di decesso“.
Caso 2. Il defunto non era socio SO.CREM Bologna
In questo caso, la legge prevede che la volontà alla cremazione possa essere espressa dal coniuge o, in assenza, da tutti i parenti diretti, pari ordine e grado (facciamo riferimento alla Legge Regionale dell’Emilia Romagna).
Questo significa che i parenti dovranno presentarsi presso il Comune dove è avvenuto il decesso e firmare un foglio in cui dichiarano che il defunto, in vita, aveva espresso la volontà di essere cremato.
Se il parente che vive all’estero fa parte delle persone che, per legge, sono chiamate a dichiarare la volontà alla cremazione del defunto, le autorizzazioni non verranno rilasciate finché non torna in Italia e non si presenta in Comune a firmare.
Per farvi un esempio concreto: se un uomo vedovo muore e ha tre figli, tutti i figli dovranno firmare per attestare la volontà alla cremazione del padre. Se uno dei figli vive all’estero, dovrà rientrare in Italia e firmare. Finché non firma, tutte le pratiche (funerale compreso) restano ferme.