È una domanda che, in Associazione, ci sentiamo porre molto spesso: «Dopo la mia morte, sarò cremato anche se non l’ho lasciato per iscritto?»
La risposta che diamo ogni volta è: «Dipende tutto dalla sua situazione famigliare».
Per legge italiana, il coniuge può manifestare la volontà alla cremazione del defunto. In assenza del coniuge, possono farlo i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e segg. del Codice civile.
A tal proposito, in Emilia Romagna, bisogna attenersi della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, la quale dichiara che, in assenza del coniuge, dovrà esserci l’assenso di tutti i parenti dello stesso grado a partire dai figli, non della maggioranza assoluta come decretato dalla Legge 130/2001.
Questo significa che, nel caso in cui anche uno solo dei parenti – tra quelli “più stretti dello stesso grado a partire dai figli” cui si diceva sopra – non dovesse essere disponibile o dovesse opporsi, potrebbero sorgere seri impedimenti alla cremazione.
Problemi nascono anche quando il coniuge è impossibilitato a esprimere la volontà del defunto, ad esempio perché non più capace di intendere e di volere, ma non è stato interdetto. In questo caso non può essere scavalcato, quindi non possono subentrare i figli o i nipoti a dare l’autorizzazione, creando situazioni di stallo difficili da risolvere.
Infine, un ultimo appunto. La legge italiana parla di coniuge. Questo significa che, a meno di ulteriori specifiche future, il convivente non è parificato, neppure in caso di convivenze di fatto.
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Attenzione a cosa si lascia per iscritto!
Ricordiamo, in conclusione, che una volontà scritta su un foglio di carta non è comunque sufficiente.
Perché abbia valore, la volontà alla cremazione deve essere:
- Datata, scritta di proprio pugno in corsivo, firmata e deposita presso una SO.CREM – Società di Cremazione oppure presso un notaio.
Se la volontà alla cremazione viene scritta al computer o inserita nei moduli delle Disposizioni Anticipate di Trattamento non ha alcun valore post mortem.
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Conviene quindi iscriversi se…
Consigliamo quindi di iscriversi a una SO.CREM se:
- Non si hanno parenti.
- I parenti ci sono, ma tra quelli che dovrebbero firmare, ci sono persone contrarie.
- I parenti che dovrebbero firmare sono più anziani, o impossibilitati a mettere la firma.
- Ci sono troppi parenti dello stesso grado (per cui sarebbe difficile recuperare le firme di tutti).
- Si hanno dei figli, ma vivono all’estero (se si è iscritti, non c’è bisogno di attendere il loro rientro per procedere con le autorizzazioni).
Per maggiori informazioni
SO.CREM Bologna
051241726
staff@socrem.bologna.it